Nel
1993 al secondo congresso della Lega Lombarda venne redatto il decalogo
di Assago
Il Decalogo di Assago Con le macroregioni di Miglio il nostro paese
avrebbe un federalismo davvero avanzato
Nel
“decalogo di Assago”, uscito dal secondo congresso della
lega lombarda del 1993, in pochi articoli vengono poste le basi per
rivoluzionare profondamente il Paese. L’Italia non è più
una “Repubblica democratica fondata sul lavoro”ma una “Libera
associazione della Repubblica federale del Nord, della Repubblica federale
dell’Etruria e della Repubblica federale del Sud”. Nell’idea
migliana il Governo dell’Unione italianaspetta ad un primo ministro
che venga eletto direttamente dal popolo e ad un direttorio composto
dai governatori delle tre macroregioni e, a rotazione, da uno dei rappresentanti
dei governi delle regioni a Statuto speciale. Poche le competenze che
spettano al “centro”: programmi economici generali, politica
estera, relazioni internazionali, difesa, moneta. Tutte le altre materie,
sono di competenza del territorio, come avviene negli stati più
avanzati in materia di federalismo, a partire dalla Svizzera, e dagli
stati Uniti d’America.
Il
“Decalogo di Assago” è stato redatto da Gianfranco
Miglio, con contributi dei collaboratori della Fondazione Salvatori
ed è stato presentato ad Assago, il 12 dicembre 1993, al secondo
Congresso della Lega Lombarda.
Art.
1 - L’Unione
Italiana è la libera associazione della Repubblica Federale del
Nord, della Repubblica Federale dell’Etruria e della Repubblica
Federale del Sud. All’Unione aderiscono le attuali Regioni autonome
di Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e del
Friuli Venezia Giulia.
Art.
2 - Nessun vincolo è posto alla circolazione
ed all’attività dei cittadini delle Repubbliche Federali
sul territorio dell’Unione. Tale libertà può essere
limitata soltanto per motivi di giustizia penale.
Art.
3 - Le Repubbliche Federali sono costituite dalle attuali
Regioni, sia a Statuto ordinario che speciale; le Regioni a Statuto
ordinario gestiscono le stesse competenze attualmente attribuite alle
Regioni a Statuto speciale. Plebisciti definiranno l’area rispettiva
delle tre Repubbliche Federali.
Art.
4 - Ogni Repubblica Federale conserva il diritto di
stabilire e modificare il proprio ordinamento interno; ma in ogni caso
la funzione esecutiva è svolta da un Governo presieduto da un
Governatore eletto direttamente dai cittadini della Repubblica stessa.
Art.
5 - La Dieta provvisoria di ogni Repubblica Federale
è composta da cento membri, tratti a sorte fra i consiglieri
regionali eletti nell’ambito della Repubblica medesima. Secondo
la Costituzione definitiva la Dieta sarà eletta direttamente
dai cittadini. Le Diete riunite formano l’Assemblea Politica dell’Unione.
La funzione legislativa spetta esclusivamente ad un altro Collegio rappresentativo,
formato da 200 membri, eletti da tutti i cittadini dell’Unione
e articolato in una pluralità di corpi e competenze speciali.
Art.
6 - Il governo dell’Unione spetta ad un Primo
Ministro, eletto direttamente dai cittadini dell’Unione stessa.
Egli esercita le sue funzioni coadiuvato e controllato da un Direttorio
da lui presieduto e composto dai Governatori delle tre Repubbliche Federali
e dal responsabile del Governo di una delle cinque Regioni che per prime
hanno sperimentato un’autonomia avanzata, cioè quelle indicate
come Regioni a Statuto Speciale, che ruotano in tale funzione. Le decisioni
relative al settore economico e finanziario, e altre materie indicate
tassativamente dalla Costituzione definitiva, devono essere prese dal
Direttorio all’unanimità.
Art.
7 - Il Governo dell’Unione è competente
per la politica estera e le relazioni internazionali, per la difesa
estrema dell’Unione, per l’ordinamento superiore della Giustizia,
per la moneta e il credito, per i programmi economici generali e le
azioni di riequilibrio. Tutte le altre materie spettano alle Repubbliche
Federali ed alle loro articolazioni. Il Primo Ministro nomina e dimette
i Ministri i quali agiscono come suoi diretti collaboratori; la loro
collegialità non riveste alcun rilievo istituzionale. Il primo
Ministro può essere deposto dal voto qualificato dell’Assemblea
Politica dell’Unione.
Art.
8 - Il sistema fiscale finanzia con tributi municipali
le spese dei Municipi medesimi. Il gettito degli altri tributi viene
ripartito fra le Repubbliche Federali in funzione del luogo dove la
ricchezza è stata prodotta o scambiata, fatte salve la quota
necessaria per il finanziamento dell’Unione e la quota destinata
a finalità di redistribuzione territoriale della ricchezza.
Art.
9 - Nei bilanci annuali e pluriennali dell’Unione
delle Repubbliche Federali deve essere stabilito il limite massimo raggiungibile
dalla pressione tributaria e dal ricorso al credito sotto qualsiasi
forma. Le spese dell’Unione, delle Repubbliche Federali, delle
Regioni e degli Enti territoriali minori e di altri soggetti pubblici,
non possono in alcun momento eccedere il 50% del prodotto interno lordo
annuale dell’Unione. La Sezione economica della Corte Costituzionale
è incaricata di vegliare sul rispetto di questa norma e di prendere
provvedimenti anche di carattere sostitutivo.
Art.
10 - Le Istituzioni e le norme previste dalla Costituzione
promulgata il 27 dicembre 1947, che non siano incompatibili con la presente
Costituzione Federale provvisoria, continuano ad avere vigore, fino
all’approvazione, con Referendum Popolare, della Costituzione
Federale definitiva.